Art. 15.

      1. L'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - (Esercizio dell'attività venatoria. Licenza di porto di fucile per uso di caccia). - 1. L'attività venatoria è consentita esclusivamente a chi è in possesso

 

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dei relativi documenti di autorizzazione costituiti dalla licenza di porto di fucile per uso di caccia e dalla polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi per l'esercizio della caccia.
      2. La polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere stipulata con un massimale non inferiore a 750.000 euro per ogni sinistro, di cui 500.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali e a cose. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni cinque anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali.
      3. Nell'ipotesi di sinistro il danneggiato ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la polizza di assicurazione per la garanzia della relativa responsabilità civile.
      4. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è un titolo di polizia rilasciato dal questore. Ha validità per sei anni, subordinatamente al pagamento della tassa annuale di concessione e abilita all'esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale.
      5. La licenza di porto di fucile per uso di caccia può essere rinnovata, a richiesta del titolare, alla scadenza del sesto anno, previa presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di armi e di pubblica sicurezza.
      6. Per l'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario venatorio nonché le UTG in cui il titolare è ammesso».

      2. Dopo l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 22-bis. - (Modalità per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia). - 1. La licenza di porto di

 

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fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alla legislazione vigente in materia di rilascio di licenza delle autorità di pubblica sicurezza ai cittadini maggiorenni.
      2. Il primo rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione nominata dalla provincia di residenza e alla presentazione dei documenti attestanti la capacità di maneggio delle armi e la idoneità psico-fisica.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami di cui al comma 2 e le materie che ne costituiscono l'oggetto.
      4. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza di cui al comma 1, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
      5. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità psico-fisica di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.
      6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia svolto mediante l'uso dell'arco o del falco».